STATUTO
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Documento completo
con lo
statuto dell FITA
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Articolo.1
COSTITUZIONE - SCOPI- SEDE
E' costituita la Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A.. Essa ha sede in
Roma.
La F.I.T.A. costituita dalle Associazioni Artistiche amatoriali ad essa
affiliate, non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.
Essa ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita spirituale e culturale
dell'uomo attraverso ogni espressione dello spettacolo.
E ancora, promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni
sua forma e con ogni mezzo legalmente consentiti; nonché l'utilizzo, la gestione
e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili.
La F.I.T.A., allo scopo di meglio raggiungere i propri obiettivi, può
affiliarsi, convenzionarsi e collaborare con tutte le realtà nazionali ed
internazionali che perseguono i suoi stessi fini.
Articolo. 2
AFFILIAZIONI
Le Associazioni artistiche che intendono affiliarsi alla F.I.T.A. devono essere
regolarmente costituite a norma delle leggi vigenti.
Esse devono presentare una domanda di ammissione, corredata da una copia
dell'Atto costitutivo e dello Statuto che non dovranno contenere disposizioni in
contrasto con il presente Statuto, nonché pagare la relativa quota annuale.
Le Associazioni artistiche devono iscriversi nella provincia dove hanno la loro
sede.
Le domande di affiliazione o riaffiliazione, corredate da parere necessario del
Presidente Provinciale saranno trasmesse dallo stesso al Presidente Regionale
per l'inoltro alla Segreteria Nazionale, previo eventuale ulteriore parere.
Il Consiglio Federale, in caso di parere negativo del Presidente Provinciale o
del Presidente Regionale e su istanza della compagnia, si riserva di accettare
tali domande. Non possono essere accettate nuove affiliazioni dalla data di
convocazione dell'assemblea ordinaria o dalla data di richiesta di convocazione
di assemblea straordinaria.
Ogni Associazione è dotata di piena autonomia artistica, patrimoniale e
giuridica.
La qualità di affiliato si perde per dimissioni, morosità e palese divaricazione
nei fini come nella pratica da quanto disposto all'art. 1 del presente Statuto.
E' incompatibile l'appartenenza di un affiliato con l'iscrizione ad altre
Associazioni o Federazioni Nazionali che perseguano gli stessi scopi.
Articolo. 3
GLI ORGANI STATUTARI
Gli organi della Federazione Italiana Teatro Amatori sono:
1) Organi Centrali:
- L'Assemblea delle Associazioni
- Il Consiglio Federale
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente della Federazione
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Sindaci
2) Organi Periferici:
- I Comitati Regionali
- I Fiduciari Regionali
- I Comitati Provinciali
- I Fiduciari Provinciali
Le suddette cariche non sono cumulabili. Tutte le cariche, centrali e
periferiche, sono onorifiche e hanno la durata di quattro anni.
Articolo. 4
ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI
L'Assemblea delle Associazioni è organo sovrano ed è costituito dai legali
rappresentanti delle Associazioni affiliate o da un loro delegato munito di
delega scritta e maggiore di età, appartenente alla stessa associazione o che
rivesta qualità di legale rappresentante di altra associazione nella medesima
regione. Ogni delegato non potrà rappresentare più di tre Associazioni compresa
la propria.
Hanno diritto di voto tutte le Associazioni che risultino regolarmente
affiliate.
L'Assemblea delibera validamente con il voto singolo di ciascun associato
secondo le previsioni dell' art. 2532, 2° comma del Codice Civile, qualunque sia
il valore della quota associativa.
Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, gli Organi Statutari di cui
all'art. 3 del presente Statuto.
Articolo. 5
I POTERI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea nomina:
Il Presidente dell'Assemblea
Il Vicepresidente
Il Segretario
almeno tre scrutatori
Non può presiedere l'Assemblea un membro degli organi statutari centrali o
periferici.
L'Assemblea delle Associazioni in via ordinaria, elegge il Comitato Direttivo,
il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci e approva la relazione
generale e finanziaria sulle attività della Federazione.
In via straordinaria propone e/o approva le modifiche dello statuto e lo
scioglimento della Federazione.
Articolo. 6
CONVOCAZIONE
L'Assemblea delle Associazioni è convocata ogni quattro anni mediante
comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno diretta a chiunque abbia
diritto di parteciparvi con preavviso di almeno 40 giorni, riducibili a 21
giorni con convocazione telegrafica.
L'Assemblea delle Associazioni deve inoltre essere convocata dal Presidente ogni
qual volta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno i 2/5 dei
componenti del Consiglio Federale o 1/3 delle Associazioni affiliate.
L'Assemblea delle Associazioni è validamente costituita e delibera con le
maggioranze previste dall'art.21 del C.C.
L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto, è validamente
costituita con la presenza della metà +1 degli associati e delibera con il voto
favorevole dei due terzi dei presenti.
L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della Federazione è
validamente costituita con la presenza dei 3/4 delle associazioni iscritte e
delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.
Articolo. 7
CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale è composto dai membri del Comitato direttivo e dai
Presidenti dei Comitati Regionali in carica.
In caso di impedimento ciascun Presidente Regionale può delegare per iscritto il
proprio Vice-Presidente o altro componente del Comitato Regionale.
Si riunisce su convocazione del Presidente della Federazione o su richiesta di
almeno 1/3 dei componenti. Delibera secondo la maggioranza di cui all'art. 21
del Codice Civile.
Stabilisce le linee direttive e programmatiche dell'attività e della gestione
della Federazione.
Approva i bilanci, le relazioni annuali, stabilisce le quote di iscrizione
annuali dovute dai soci. Delibera sulla esclusione o la decadenza dei soci
sentiti i Probiviri e, in seconda istanza, su ogni controversia tra affiliati e
tra questi e la Federazione e i suoi Organi. Delibera sull'approvazione dei
regolamenti e loro modificazioni.
E' organo di verifica dell'attività svolta dal Comitato Direttivo.
Articolo. 8
COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è composto da 6 membri eletti dall'Assemblea tra gli
iscritti alle associazioni affiliate. Esso nomina, nella prima riunione, nel suo
seno, il Presidente della Federazione, il Vice-Presidente, il Segretario
Generale, il Tesoriere.
Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia
fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
Delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei membri e
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Non sono ammesse deleghe. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non
temporaneo di uno o più membri del Comitato i medesimi saranno sostituiti dai
primi non eletti all'ultima Assemblea Generale. Nell'ipotesi di dimissioni,
decadenza o impedimento non temporaneo di più della metà dei membri nell'arco
del quadriennio, il Comitato Direttivo decade e si darà luogo a nuove elezioni.
Il Comitato Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo, predispone i
regolamenti e le loro modificazioni, provvede a sviluppare le attività della
Federazione nel quadro delle direttive del Consiglio Federale; provvede alla
gestione ordinaria e straordinaria della Federazione nonché alla nomina o
all'assunzione dei dipendenti; nomina, ove lo ritenga, i Fiduciari regionali di
cui all'art. 16 del presente Statuto.
Decide in I^ istanza, sentiti i Probiviri, su tutte le controversie tra
affiliati e tra questi e la Federazione e i suoi Organi.
Articolo. 9
IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione.
Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Federale e del
Comitato Direttivo.
In caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice-Presidente
della Federazione.
Articolo. 10
IL VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente ha funzione di vicario del Presidente della Federazione e lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Articolo. 11
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale dà esecuzione ai provvedimenti degli organi deliberativi
e assiste il Presidente Federale nello svolgimento dei suoi compiti.
Dirige gli uffici della F.I.T.A., coordina le collaborazioni professionali.
Cura la redazione dei verbali delle sedute del Comitato Direttivo e del
Consiglio Federale.
Articolo. 12
IL TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile delle pratiche contabili, della tenuta della cassa
sociale, dei libri e delle scritture contabili.
Predispone, inoltre, i dati necessari, sia dei consuntivi che dei preventivi per
la redazione dei bilanci, a cura del Comitato Direttivo, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Federale.
Articolo. 13
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti tra gli
iscritti alle associazioni affiliate di cui uno con funzioni di Presidente, e
due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea delle Associazioni.
Esprime parere (in forma scritta) su richiesta del Comitato Direttivo e/o del
Consiglio Federale su tutte le controversie tra affiliati e tra questi ultimi e
la federazione e i suoi organi. Il collegio dura in carica fino all'Assemblea
delle Associazioni successiva, salvo revoca o dimissioni dei suoi membri
Articolo. 14
IL COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con
funzione di Presidente e da due membri supplenti, tutti eletti dall'Assemblea
delle Associazioni.
Il Collegio dei Sindaci controlla la gestione finanziaria della Federazione e ha
l'obbligo di riferire al Comitato Direttivo e al Consiglio Federale.
Il Collegio dura in carica fino all'Assemblea successiva salvo revoca o
dimissioni dei suoi membri.
Articolo. 15
I COMITATI REGIONALI
Nelle regioni dove siano operanti almeno due comitati provinciali o iscritte
almeno 10 associazioni appartenenti a due diverse province, si costituiscono i
comitati Regionali.
Il Comitato Regionale viene eletto dall'Assemblea delle Associazioni affiliate
nella Regione di appartenenza. L'Assemblea Regionale elegge un minimo di tre ed
un massimo di sei membri tra gli iscritti alle Associazioni affiliate nella
Regione di pertinenza.
Il Comitato Regionale nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed
un Segretario-Tesoriere. Integrano di diritto il Comitato Regionale i Presidenti
Provinciali della Regione interessata. I poteri, le funzioni e i compiti del
Comitato Regionale, del Presidente, del Vice Presidente e del
Segretario-Tesoriere, nell'ambito territoriale della Regione stessa, sono quelli
esattamente previsti e regolamentati nel presente Statuto per gli stessi organi
e componenti nazionali, per quanto quivi non modificato. I Comitati Regionali ed
i loro organi durano in carica fino all'Assemblea delle Associazioni successiva,
salvo revoca o dimissioni e devono riunirsi almeno quattro volte l'anno.
Non possono accedere alle cariche Regionali i Presidenti Provinciali, i
Componenti del Comitato Direttivo, i Probiviri e i Sindaci.
Il Presidente Regionale è il legale rappresentante del Comitato Regionale, di
cui cura l'esecuzione dei deliberati, promuove i rapporti con Enti regionali
pubblici o privati, per lo sviluppo dell'attività della Federazione. Nomina, ove
lo ritenga, i fiduciari provinciali di cui all'art. 18 del presente Statuto. I
Comitati Regionali sono dotati di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e
giuridica.
Articolo. 16
I FIDUCIARI REGIONALI
Nelle Regioni ove esista un solo Comitato Provinciale o non ne siano stati
affatto costituiti, il Comitato Direttivo può nominare un Fiduciario Regionale
che coordini e sostenga l'attività dei gruppi della Regione e curi i rapporti
con gli altri Organi Federali. Il Fiduciario Regionale esercita le stesse
funzioni del Presidente Regionale e partecipa di diritto, senza diritto di voto,
alle riunioni del Consiglio Federale.
Articolo. 17
I COMITATI PROVINCIALI
I Comitati Provinciali sono costituiti in ogni provincia con almeno cinque
associazioni artistiche affiliate (assemblea provinciale). L'assemblea
provinciale elegge i componenti del Comitato Direttivo Provinciale.
Il comitato direttivo provinciale è composto da un minimo di tre ad un massimo
di sei rappresentanti eletti tra gli iscritti alle Associazioni affiliate alla
FITA della provincia interessata. Nomina, nel suo seno, il Presidente e le altre
cariche provinciali.
I comitati ed i loro organi durano in carica fino all'Assemblea delle
Associazioni successiva salvo revoca o dimissioni.
I Comitati Provinciali sono convocati almeno quattro volte l'anno su iniziativa
del Presidente o di almeno 1/3 delle associazioni affiliate.
Il comitato è dotato di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e
giuridica.
Articolo. 18
I FIDUCIARI PROVINCIALI
Nelle province ove esistono meno di cinque Associazioni artistiche affiliate, il
Presidente Regionale può nominare un Fiduciario Provinciale che coordini e
sostenga la loro attività e curi i rapporti con gli altri Organi Federali. Il
Fiduciario Provinciale esercita le stesse funzioni del Presidente Provinciale e
partecipa, di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato
Regionale.
Articolo. 19
PUBBLICITA' DEI LAVORI
Di tutte le riunioni degli Organi Federali dovrà essere redatto apposito verbale
da depositarsi nella segreteria delle rispettive sedi a disposizione di
qualunque associato F.I.T.A. ne faccia richiesta.
Delle deliberazioni viene dato atto in apposito registro bollato e vidimato
tenuto dal Segretario.
Articolo. 20
PATRIMONIO DELLA FEDERAZIONE
Il Patrimonio della Federazione è costituito:
- da beni di proprietà e comunque acquistati;
- da contributi e sovvenzioni di amministrazioni pubbliche e enti privati;
- dai proventi del tesseramento degli associati;
- dai beni provenienti da eventuali donazioni o lasciti;
- da redditi patrimoniali vari.
Tale patrimonio non può essere destinato per scopi diversi da quelli di cui
all'art. 1 del presente statuto. Parte delle entrate dovranno essere destinate
al sostegno delle strutture periferiche. Le quote o i contributi associativi non
sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.
Articolo. 21
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
E' fatto divieto di distribuire ai componenti della Federazione, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo
che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo. 22
ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno vengono predisposti il bilancio consuntivo e il
bilancio preventivo a cura del Comitato Direttivo.
Tali bilanci sono inviati ai componenti del Consiglio Federale nei quindici
giorni che precedono il Consiglio medesimo convocato per l'approvazione.
I bilanci approvati dagli organi competenti sono pubblicati sugli organi di
informazione della Federazione. Restano depositati presso la Segreteria
Nazionale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Articolo. 23
LO SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
In caso di scioglimento della Federazione il patrimonio è devoluto ad enti o
associazioni che perseguono scopi analoghi, sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3 comma 190 della legge 662 del 23.12.1996.
Articolo. 24
MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea delle Associazioni con
la maggioranza dei 2/3 della stessa regolarmente costituita con la metà +1 dei
suoi aventi diritto.
Articolo. 25
REGOLAMENTO GENERALE
Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione ed è
integrato per le norme di applicazione dal relativo regolamento generale.
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