REGOLAMENTO NAZIONALE

Regolamento nazionale della FITA
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REGOLAMENTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI – F.I.T.A.

01 – AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI
01.1 – Affiliazione
La richiesta di affiliazione deve essere redatta sul modulo appositamente predisposto dalla Federazione, reperibile presso gli organi periferici, Regionali e Provinciali o presso la sede della F.I.T.A. (oggi in via di Villa Patrizi n. 10 – 00161 ROMA – Tel. 06/44235178).
La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ Associazione, vincola anche i singoli iscritti al rispetto delle norme statutarie e del presente regolamento, nonché dei deliberati degli Organi Federali. La richiesta corredata dal parere necessario del Presidente Provinciale competente, viene trasmessa alla Segreteria Nazionale tramite il Presidente Regionale.
Nel caso in cui il C.P. non sia costituito, il parere deve essere espresso dal Presidente/Fiduciario Regionale.
La riaffiliazione può essere rimessa anche per posta elettronica.
01.2 – Documenti da allegare
La richiesta deve essere corredata, a mente dell’art. 2 dello Statuto Federale:
* dall’atto costitutivo e dallo Statuto dell’A.A., recanti le firme autenticate da un Notaio o registrati presso l’Ufficio registro, contenenti norme e scopi non in contrasto con lo Statuto Federale e la dichiarazione che l’A.A. non persegua fini di lucro;
* dall’elenco degli associati da tesserare, anche ai fini della copertura assicurativa;
* dalle quote federali di affiliazione, tesseramento e assicurazione;
* dal certificato penale del Presidente/legale rappresentante dell’ A.A.;
* dalla domanda per l’ottenimento del nulla-osta di agibilità da inoltrare al Dipartimento Turismo e Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* da un breve profilo dell’A.A. e della sua attività.
* dalla autocertificazione ai fini Enpals attestante o la non erogazione di compensi specifici a lavoratori dello spettacolo o nel caso di utilizzo di lavoratori dello spettacolo con corresponsione di somme esulanti i semplici rimborsi spese documentati sulla base dei limiti annualmente adottati dall’Assemblea dei soci autocertificazione attestante l’assolvimento dei relativi obblighi contribuitivi con l’impegno a comunicare le relative denunce all’Enpals attraverso la Federazione.
01.3 - Accettazione
La richiesta, corredata da quanto richiesto al punto precedente e dal parere favorevole del Presidente Provinciale competente, s’intende accolta trascorso il termine di gg. 30 dal suo ricevimento alla Segreteria Nazionale, salvo diniego motivato del C.D., comunicato in forma scritta.
In caso di parere non favorevole del Presidente Provinciale, la richiesta si intende solamente accolta a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Federale. In caso di accoglimento della richiesta, l’iscrizione s’intende avvenuta alla data di ricezione della stessa dalla Segreteria Nazionale.
01.4 – Riaffiliazione
Le AA.AA. dovranno procedere alla riaffiliazione per ciascun anno sociale secondo le modalità indicate dal C.D. e comunicate di volta in volta. Valgono comunque, le disposizioni dettate in materia di affiliazione, ivi comprese quelle che regolano il procedimento per il diniego dell’ iscrizione. E’ fatto obbligo alle AA.AA. di ripresentare lo Statuto e l’Atto Costitutivo qualora siano in essi intervenute delle variazioni.
01.5 – Termini per le affiliazioni e le riaffiliazioni
La richiesta di affiliazione può essere presentata in qualsiasi momento, salvo i limiti di cui all’art. 2 dello Statuto in ordine alla convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie.
Il termine per la riaffiliazione scade il 30 marzo di ciascun anno. In caso di inosservanza del suddetto termine e di mancata disdetta formalizzata entro il termine di cui all’art. 2. dello Statuto, l’A.A., è comunque obbligata a corrispondere la quota sociale per l’anno in corso. In ogni caso scaduto il predetto termine del 30 marzo, la richiesta tardiva sarà considerata affiliazione e l’A.A. sarà considerata affiliata dalla data dell’accoglimento di questa.
La copertura assicurativa scade, comunque, il 31 dicembre di ciascun anno.
01.6 – Denominazione dell’A.A.
La Federazione riconosce la denominazione che l’A.A. ha indicato nel modulo di affiliazione. La denominazione deve essere dignitosa e non deve ingenerare confusione.
Qualora l’A.A. utilizzi nella propria denominazione il nome di un Comune, questo dovrà corrispondere a quello ove ha sede ed opera l’A.A. stessa.
01.7 – Fusione e/o incorporamento tra AA.AA.
La fusione e/o incorporamento tra due o più A.A. affiliate, la nuova A.A. o quella che rimane in vita acquista l’anzianità di iscrizione ed i diritti della A.A. di affiliazione più antica; nel contempo, assume tutti gli obblighi delle AA.AA. partecipanti alla fusione/o incorporamento. In ogni caso la nuova A.A. dovrà presentare la richiesta di riaffiliazione al fine di consentire la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei singoli tesserati.


2 – TESSERAMENTO
02.1 – Qualità di iscritto
Si intendono iscritti all’ F.I.T.A. solamente i componenti delle AA.AA. affiliate indicati negli elenchi forniti da queste ultime per l’affiliazione. Questi hanno diritto alla tessera federale e godono di tutti i diritti riservati agli iscritti, ivi compresa la copertura assicurativa.
La qualità di iscritto e tutto quanto ad essa connesso viene acquistata trascorsi gg 30 dal ricevimento della domanda, salvo quanto previsto dall’art. 13.
02.2 - Validità della tessera.
Il tesseramento è valido dal momento del rilascio della tessera al 31 dicembre successivo e va rinnovato con le modalità di cui al punto 01.2 e segg. del presente Regolamento.
02.3 – Doppio tesseramento
E’ consentita la contemporanea iscrizione come socio in due o più A.A. affiliate alla FITA, fermo restando il diritto al rilascio di una sola tessera fita. E’ fatto obbligo al socio di indicare in relazione a quale A.A. affiliata chiede il rilascio della tessera.
E’ incompatibile la qualità di iscritto con l’appartenenza ad altre associazioni e/o federazioni a carattere nazionale che perseguano gli stessi fini della F.I.T.A.
Allo stesso modo le AA.AA. affiliate non possono aderire singolarmente ad organismi nazionali ed internazionali che operino nell’ambito del teatro amatoriale con gli stessi scopi della F.I.T.A.
02.4 – Divieto di tesseramento
E’ fatto divieto alle AA.AA. affiliate di iscrivere persone:
- aderenti ad altre federazioni,
- che siano state precedentemente espulse dalla F.I.T.A.
- che comunque abbiano tenuto nel passato comportamenti incompatibili con le qualità morali richieste agli iscritti.
02.5 – Trasferimenti tra AA.AA.
I trasferimenti nel corso dell’anno dei tesserati tra AA.AA. affiliate sono consentiti a condizione che l’AA.AA., dove ci si iscrive comunichi il proprio assenso.

3 - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA
03.1 – L’assemblea generale si distingue in ordinaria e straordinaria.
03.2 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente della Federazione sentito il C.D. ed il C.F., ogni quattro anni, e comunque prima della scadenza del mandato.
In caso di inadempienza e/o rifiuto dello stesso, può essere convocata dai 2/5 dei componenti del Consiglio Federale o da 1/3 delle Associazioni affiliate.
Delibera sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno e sulle seguenti competenze:
1. relazione generale e finanziaria del Consiglio Federale e del Comitato Direttivo, relative al quadriennio di gestione;
2. elezione dei componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci;
3. eventuale nomina del Presidente Onorario e/o dei soci onorari;
4. determinazione delle linee direttive e programmatiche dell’attività e della gestione della Federazione;
5. deliberazione su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno.
03.3 – Assemblea straordinaria
E’ convocata dal Presidente, sentito il CD e\o il CF, per deliberare le modifiche dello Statuto e per gravi circostanze. Può inoltre essere convocata:
1- su richiesta scritta e motivata di almeno 1\3 delle Associazioni Artistiche affiliate aventi diritto al voto;
2 - nel caso di specifica e motivata richiesta di almeno 2\5 dei componenti del CF, aventi diritto al voto;
3. nel caso in cui per esclusione/dimissione, venga meno il numero dei componenti del C.D. e non sia stato possibile integrarlo con il primo dei non eletti.
Per i casi in cui ai n.ri 1 e 2 il Presidente deve procedere alla convocazione entro 90 gg. dal deposito della richiesta; nel caso in cui al n. 3, entro gg. 30 dal verificarsi dell’evento.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell’Assemblea Ordinaria.
03.4 – Modalità di convocazione
L’assemblea Generale va convocata mediante avviso a tutte le AA.AA affiliate, spedito a mezzo raccomandata, almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’assemblea. L’avviso deve contenere la sede, il luogo, la data e l’ora di svolgimento dell’Assemblea, nonché l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare. All’avviso di convocazione vanno allegate le credenziali con lo schema di delega.
Solo in caso di particolare urgenza l’Assemblea Straordinaria può essere convocata a mezzo telegramma o fax.
03.5 – Ordine del giorno
E’ consentito alle AA.AA., che rappresentino almeno un quinto di quelle affiliate, chiedere l’integrazione dell’O.d.G. dell’Assemblea con argomenti che rivestano interesse generale per la Federazione, mediante richiesta scritta fatta pervenire alla segreteria generale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea. Sull’inserimento dell’argomento all’O.d.G. si pronuncia l’assemblea costituita.
03.6. – Costituzione
L’assemblea si intende regolarmente costituita:
- in prima convocazione, se siano presenti e/o rappresentate e regolarmente ammesse la metà più uno delle AA.AA. affiliate aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima, qualunque sia il numero delle AA.AA. ammesse.
L’Assemblea, dichiarata regolarmente costituita dal Presidente sulla scorta dei dati comunicati dalla Commissione Verifica Poteri, delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti al momento di ciascuna votazione.
03.7 – Composizione e ammissione
L’assemblea è composta dai legali rappresentanti o loro delegati delle AA.AA. affiliate, purché in regola con il pagamento delle quote di affiliazione o riaffiliazione.
I componenti degli Organi Federali hanno diritto di intervenire nella discussione.
Hanno diritto di voto qualora siano rappresentanti o delegati di AA.AA. tranne che sulle questioni riguardanti il loro operato. Possono assistere, senza diritto di intervento, uditori accreditati dal C.F.
03.8 - Deliberazioni
L’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui all’art.6 dello Statuto.
Il voto viene di regola espresso in maniera palese, mediante alzata di scheda, salvo i casi in cui l’assemblea decida di procedere a scrutinio segreto o per appello nominale
03.9 – Verifica Poteri
Il Presidente, all’atto della convocazione dell’assemblea, nomina la Commissione Verifica Poteri, composta da tre componenti, uno dei quali fungerà da Presidente, scelti tra gli associati delle AA.AA. affiliate.
Tale Commissione ha il compito di verificare il diritto di partecipare all’assemblea, con o senza diritto di voto, dei legali rappresentanti o dei delegati delle AA.AA. affiliate attraverso la presentazione delle credenziali.
Le deleghe dovranno:
-essere compilate esclusivamente nel modulo predisposto dalla Segreteria Generale;
-essere sottoscritte dal delegante con l’indicazione degli estremi del documento d’identità dello stesso;
-convalidate dal Presidente Provinciale o, in sua assenza, dal Presidente Regionale o da chi ne esercita le funzioni.
La Commissione provvede al rilascio delle schede di votazione nel numero di una per ciascuna AA.AA. affiliata, presente o rappresentata.
La Commissione procede alla verifica dei poteri, comunicando i risultati al Presidente Federale.
03.10 – Organi dell’Assemblea
Sono Organi dell’Assemblea:
-il Presidente;
-il Vice Presidente
-il Segretario
-il Collegio degli Scrutatori.
03.11 – Elezioni degli Organi
Il Presidente della F.I.T.A., o chi ne fa le veci, assume provvisoriamente la presidenza dell’Assemblea e, accertatane la legale Costituzione, ne dichiara l’apertura.
Immediatamente l’Assemblea procede alla elezione degli Organi.
La funzione di Presidente dell’Assemblea potrà essere assunta anche da persona estranea alla Federazione, ovvero dal Presidente Onorario o da un socio onorario, comunque da persona al di sopra delle parti
03.12 – Compiti degli Organi
Il Presidente o in sua vece il V.Presidente, dirigono la discussione in base all’ordine del giorno e proclama i risultati delle votazioni. Dirime e decide tutte le controversie inerenti la discussione, salvo le questioni messe ai voti dall’assemblea.
Il Segretario redige il verbale dell’assemblea per riassunto che sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale sarà depositato e custodito presso la Segreteria della Federazione ed inviato alle AA.AA. affiliate.
Il Collegio degli Scrutatori, composto da tre membri dei quali uno funge da Presidente, controlla le votazioni, effettua gli scrutini e ne comunica il risultato al Presidente.
03.13 – Norme per la discussione
Il Presidente dell’assemblea dichiara aperta la discussione su ciascun punto all’O.d.G. secondo l’ordine della convocazione. Regola i singoli intervenuti, limitandoli se del caso nel tempo, e la presentazione delle mozioni da sottoporre a votazione. Alla fine degli interventi dichiara chiusa la discussione e passa alle operazioni di voto.
Le mozioni devono essere presentate per iscritto, prima che venga dichiarata chiusa la discussione sul punto all’O.d.G. Ciascun rappresentante o delegato non può presentare più di una mozione per ogni singolo argomento. Successivamente il Presidente può ammettere soltanto dichiarazioni di voto sulle mozioni presentate; non più di due contrarie e due favorevoli, da stabilirsi eventualmente con conteggio.
Le mozioni vengono votate singolarmente in ordine di presentazione.
L’approvazione a maggioranza di una, esclude in modo assoluto la votazione di quella contraria o similare. Se l’Assemblea ha già deliberato su un punto, lo stesso non può più essere rimesso in discussione.
Hanno diritto di intervento o di presentazione di una mozione solamente i rappresentanti o delegati delle AA.AA. ammesse all’assemblea ed i componenti degli Organi Federali.
03.14 – Elezione del C.D.
L’elezione del C.D. della Federazione avviene a scrutinio segreto.
Possono essere eletti coloro che presentano la loro candidatura almeno un’ora prima dell0’orario indicato per la votazione.
La dichiarazione ed accettazione di candidatura deve essere presentata da un numero non inferiore a dieci rappresentanti o delegato delle AA.AA. presenti ed aventi diritto al voto.
L’Assemblea ha facoltà di ridurre proporzionalmente il su indicato limite nel caso in cui, in base al numero dei presenti aventi diritto al voto, si verificasse l’impossibilità di presentare un numero di candidature pari al numero dei componenti del C.D. da eleggere più due. Ogni rappresentante o delegato può sottoscrivere una sola candidatura.
Le candidature, esaminate dal Collegio degli Scrutatori, vengono ammesse dal Presidente dell’Assemblea, il quale ne cura la pubblicazione ai votanti.
Ciascun rappresentante o delegato ha diritto ad un numero di schede pari ai voti che può esprimere. In ciascuna scheda possono essere espresse un numero di preferenze non superiore a quattro, pena l’annullamento della stessa.
Risultano eletti i primi sei candidati che ottengono il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
Se nel corso del mandato quadriennale del C.D. venisse meno per qualsiasi motivo un componente, si procede all’integrazione con il primo dei non eletti e così via.
03.15 – Collegio dei Sindaci e dei Probiviri
Sono eleggibili tutti i rappresentanti o delegati delle AA.AA. presenti ed aventi diritto al voto in assemblea. Su ogni scheda vanno indicati tre nominativi pena l’annullamento della stessa. Risultano eletti: alla carica di Presidente colui il quale riporta più voti; membri effettivi del collegio i successivi due; i due successivi vengono eletti a membri supplenti. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio.
Se nel corso del mandato triennale del C.D. venga meno per qualsiasi motivo un componente, si procede all’integrazione con il primo dei non eletti e così via: la carica di Presidente sarà sempre assunta da colui il quale ha riportato il maggior numero di voti.

4 ORGANI STATUTARI, CENTRALI E PERIFERICI
04.1 – Accesso alle cariche e loro durata
Possono accedere alle cariche federali solamente i tesserati F.I.T.A.
Con il rinnovo degli Organi Centrali decadono dalla carica tutti i componenti degli Organi Periferici. I C.R. e i C.P. hanno tempo 120 gg. per procedere al rinnovo delle cariche, durante i quali potranno svolgere solamente attività di ordinaria amministrazione.
Trascorso infruttuosamente tale termine, il C.D. provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario Provinciale o Regionale con il compito di indire nuove elezioni.
04.2 – Gratuità della prestazione
Tutti i componenti degli Organi della Federazione prestano la loro opera gratuitamente.
Ad essi vanno rimborsate le spese sostenute per l’attività, compatibilmente alla capacità finanziaria della Federazione e degli Organi che la compongono.
04.3 – Il Comitato Direttivo
Il C.D. si riunisce su convocazione scritta da far pervenire ai componenti almeno dieci giorni e cinque giorni prima in caso di urgenza. In caso di parità di voti decide il Presidente.
Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci o chiunque su invito del C.D., per la sua competenza possa essere utile per l’approfondimento di uno o più argomenti posti in discussione.
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno dei componenti e del C.D., il Presidente dovrà provvedere alla convocazione dell’organo entro 30 gg. dal verificarsi dell’evento, per consentire l’insediamento del nuovo componente e, ove sia necessario, l’elezione di una o più cariche interne.
E’ causa di decadenza automatica dalla carica la mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza comprovati e giustificati motivi. Le cariche all’interno del C.D. non sono cumulabili tranne quella di Vice Presidente.
04.4 Le cariche del C.D.
Le funzioni ed i poteri delle cariche sono specificate nello Statuto. Il C.D. può istituire nel suo seno specifiche deleghe per migliorare l’organizzazione del lavoro, nonché assegnare anche a soci o terzi estranei alla Federazione compiti di collaborazione a titolo gratuito e a carattere temporaneo.
Oltre alla nomina o all’assunzione di dipendenti come previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo può stipulare contratti di prestazione professionale e/o di collaborazione per attività tecnico-amministrative connesse alla gestione della Federazione.
04.5 – Organi periferici
Sono organi periferici della Federazione:
- i Comitati Regionali e Provinciali;
- i Fiduciari Regionali e Provinciali;
Essi hanno di norma giurisdizione nell’ambito dello rispettive regioni e province del territorio nazionale: Esercitano funzioni tecnico-organizzative nei limiti dei poteri e delle attribuzioni dello Statuto Federale.
Al fine di migliorare qualitativamente e quantitativamente la loro attività, possono richiedere alle AA.AA. della loro giurisdizione, previo parere favorevole del C.F. un contributo economico annuale o una tantum, integrativo a quello destinato alla F.I.T.A..
Allo stesso, il C.F. può deliberare di destinare ai singoli C.R. o C.P. una quota dell’affiliazione delle AA.AA. che ne fanno parte e/o un contributo economico periodico una tantum.
Salvo quanto previsto espressamente dallo Statuto e dal presente Regolamento, per il funzionamento, i poteri e le elezioni di tali Organi, come delle rispettive assemblee, valgono in quanto applicabili, le norme dettate in materia per il C.D. e l’A.F..
04.6 – Il Comitato Regionale
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto, è consentita la costituzione del C.R., previo parere vincolante del C.D. anche in quelle regioni ove non siano costituiti almeno due C.P., ma nelle quali risultino iscritte alla F.I.T.A. almeno dieci AA.AA. appartenenti a due diverse province. In tali casi, al fine di assicurare la collegiabilità dell’organo, il C.R. dovrà essere composto da almeno quattro membri che rappresentino tutte le province. Sarà composto dunque dal Presidente Provinciale e delegato della Provincia ove il C.P. possa essere costituito, ed almeno due delegati di ciascuna delle altre Province.
Alle riunioni del C.R. partecipa di diritto, ma senza diritto di voto, il componente del Comitato Direttivo iscritto nella A.A. nella regione o altro componente all’uopo delegato dal Presidente della Federazione. A tal fine le convocazioni del C.R. devono essere inviate anche alla segreteria nazionale.
04.7 – Attribuzioni e compiti del Comitato Regionale
Il Presidente del C.R. oltre ai compiti definiti dello Statuto, deve:
- convocare il C.R. almeno una volta all’anno;
- provvedere alla nomina dei F.P.;
- inoltrare immediatamente alla segreteria generale le richieste di iscrizioni alla F.I.T.A. ,
- inoltrare annualmente al C.D. una relazione dettagliata sull’attività federale svolta dal C.R. e dalle AA.AA. iscritte alla regione;
- vigilare e sovrintendere all’attività dei C.P. segnalando immediatamente eventuali disfunzioni
- comunicare immediatamente al C.D. osservazioni e pareri sulle richieste di iscrizioni delle A.A. per le quali il Presidente Provinciale abbia espresso parere contrario;
- vigilare sull’attività svolta nella regione dalla F.I.T.A.. sul rispetto delle norme federali e rappresentare al meglio la Federazione presso gli Enti Pubblici Territoriali.
04-8 – Il Fiduciario Regionale
Ha gli stessi compiti del Presidente del C.R.. Dura in carica un anno, trascorso il quale deve relazionare C.D. sull’attività svolta: questi può confermarlo o sostituirlo.
04-9 – Il Comitato Provinciale
Alle riunioni del C.P. ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto e su delega del Presidente Regionale, un componente del C.R..
Il Presidente del C.P., oltre ai compiti definiti dallo Statuto, deve:
- convocare il C.P. almeno una volta all’anno;
- esprimere il proprio parere sulle richieste di iscrizione alla F.I.T.A.;
- inoltrare annualmente al C.R. una relazione dettagliata sull’attività svolta dal C.P. e dalle AA.AA. iscritta alla Provincia;
04-10- Il Fiduciario Provinciale
Ha gli stessi compiti del Presidente del C.P.. Dura in carica un anno, trascorso il quale deve relazionare al C.R. sull’attività svolta: questi può confermarlo o sostituirlo. Laddove il C.R. non sia costituito il F.P. può essere nominato dal C.D. tale nomina potrà essere confermata o revocata dal P.R. successivamente insediatosi.
04-11- Scioglimento dei Comitati Regionali e Provinciali. Nomina Commissari
A prescindere dalla scadenza naturale del mandato, i C.R. e i C.P. possono essere sciolti dal C.D. per gravi inadempienze che ne ostacolino il funzionamento o ne danneggiano l’attività. Nella stessa delibera il C.D. nomina un Commissario Straordinario con il compito di indire nuove elezioni entro il termine di 120 gg. e di gestire l’ordinaria amministrazione.
Durante il loro mandato i Commissari Straordinari assumono le funzioni ed i poteri dei C.R. o C.P., partecipando alle riunioni degli altri organi, senza diritto di voto.

5 COMMISSIONI ARTISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI
05.1 – Natura e compiti
Le Commissioni hanno il compito di coadiuvare gli Organi Federali nel raggiungimento degli scopi e delle finalità della Federazione.
Esprimono pareri consultivi ed i programmi da loro eventualmente proposti devono essere corredati da un preventivo di spesa.
La loro istituzione è deliberata dal C.D., che ne specifica l’oggetto, fissando se del caso, limiti e tempo dell’attività e della durata.
Il C.D. provvede, altresì, alla nomina, sostituzione e revoca del Presidente e dei componenti, i quali devono essere, comunque, scelti sulla scorta di specifiche competenze.
I membri delle Commissioni prestano la loro opera gratuitamente. Il C.D. può prevedere il rimborso delle spese anticipate.
05.2 - Funzionamento
La Commissione, alla prima seduta, provvede a redigere il programma dell’attività ed il regolamento interno, entrambi sottoposti a ratifica del C.D.. Il C.D. può delegare un proprio membro a farne parte con funzione di osservatore.
Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente o, in caso di necessità, dal Presidente della F.I.T.A..

6 AMMINISTRAZIONE
06.1 – Sistemi di contabilità
La contabilità della Federazione va tenuta in maniera conforme alle norme vigenti che regolano la materia.
Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito, secondo le modalità dettate dal C.D..
Le entrate e uscite della Federazione devono essere giustificate da idonea documentazione, verificata, approvata e controfirmata dal Presidente e dal Tesoriere.
06.2 – Contenimento delle spese
Tutti gli Organi Federali, sia centrali che periferici, per le attività svolte con fondi della Federazione, devono contenere le loro spese entro i limiti previsti e autorizzati. Delle eccedenze ne risponde chi le ha disposte
06.3 – Pubblicità della documentazione
Qualsiasi AA.AA. affiliata può chiedere al C.D. chiarimenti o copia di atti a sostegno delle spese indicate in bilancio.
06.4 – Contributi alle AA.AA. affiliate e ad Organi periferici
E’ costituito un Fondo di Solidarietà con il quale la Federazione concorre a sostenere economicamente l’attività svolta dai C.R. e dai C.P..
Le modalità di finanziamento di detto Fondo, da iscrivere annualmente in bilancio, come quelle di ripartizione, sono determinate per ciascun anno dal C.F., anche sulla scorta di criteri meritocratici.
Il C.D. può deliberare di assegnare ad una o più AA.AA. e/o ad Organi periferici contributi finanziari da attingere da fondi speciali o di riserva, opportunamente previsti in bilancio.
06.5 – Organi periferici
Le norme del presente capo regolano anche l’attività amministrativa degli Organi periferici della F.I.T.A. salvo quelle previste al 2^epv. dell’art.6.1

7 – ATTIVITA’ FEDERALI E MANIFESTAZIONI
07.1 – Manifestazioni
Le manifestazioni possono essere organizzate :
a) direttamente dagli Organi centrali o periferici della Federazione;
b) dalle singole AA.AA. affiliate, in collaborazione o sotto il patrocinio degli Organi della F.I.T.A..
Nel caso:
- la manifestazione dovrà osservare le norme dettate dal presente-regolamento o da appositi regolamenti emanati dagli Organi federali;
- dovrà garantire pari opportunità di partecipazione alle AA.AA. affiliate;
- la manifestazione sarà inserita di diritto nel calendario delle attività federali;
- il C.D. ha facoltà di inserire la manifestazione in tutti gli atti prodotti a sostegno di eventuale documentazione comprovante l’attività federale;
- l’organo federale che organizza ha l’onere di inoltrare al C.D. una relazione dettagliata illustrativa e finale sulla manifestazione.
Nel secondo caso, fatti salvi gli obblighi di tutela dell’immagine della F.I.T.A., gli organizzatori hanno l’obbligo:
- di comunicare preventivamente l’oggetto ed il calendario al C.D., riservandosi quest’ultimo la facoltà di inserire la manifestazione nel calendario federale;
- di inserire in tutta la documentazione stampa e pubblicitaria il patrocinio e/o la collaborazione con la F.I.T.A..


07.2 - Manifestazioni Internazionali
La partecipazione a manifestazioni internazionali organizzate da federazioni e/o organizzazioni alle quali la F.I.T.A. aderisce è consentita alle AA.AA. affiliate indicate dal C.D., il giudizio del quale è insindacabile.
I gemellaggi e/o gli scambi tra AA.AA. affiliate e gruppi di nazionalità straniera devono essere comunicate al C.D. che li autorizzerà.
07.3 - Calendario Federale
Le AA.AA. affiliate, i C.R. e i C.P che intendono organizzare o promuovere l’organizzazione di manifestazioni o di attività comunque attinenti ai fini statutari, devono comunicarne all’inizio della stagione teatrale l’oggetto ed il calendario di massima, onde consentire al C.D. di redigere il calendario Federale
07.4 – Utilizzazione della sigla F.I.T.A.
L’uso della sigla F.I.T.A. è riservato esclusivamente alle AA.AA. affiliate e agli organi della Federazione.
La sigla della F.I.T.A. non può essere utilizzata per attività che non rientrino negli scopo statutari o che, comunque, possano arrecare danno all’immagine della Federazione.
Per attività promozionali su scala nazionale o locale, l’uso della sigla deve essere preventivamente autorizzato dagli Organi Federali competenti per territorio.
Fatti salvi i poteri sanzionatori dettati dal presente regolamento, gli Organi Centrali e Periferici sono legittimati ad adire anche le autorità giudiziarie competenti al fine di far cessare e/o sospendere l’uso improprio della sigla.
Le AA.AA. affiliate hanno l’obbligo di inserire, in modo chiaro e non equivocabile in prossimità del loro marchio o della loro denominazione, la dicitura “Affiliato F.I.T.A.” in tutti i documenti, manifesti o pubblicazioni.
L’inosservanza della presente norma determina l’automatica esclusione per la stagione in corso e per quella successiva ad ogni manifestazione organizzata dalla Federazione.
07.5 – Riconoscimenti
Il C.D. ha facoltà di assegnare riconoscimenti alle AA.AA. affiliate, ai soci e ai dirigenti che si siano particolarmente distinti nello svolgimento della loro attività per il raggiungimento dei fini statutari.


8 – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI
Le AA.AA. affiliate, i singoli soci e coloro che ricoprono cariche federali, oltre al normale obbligo di osservare scrupolosamente le norme dello Statuto e del Regolamento, devono tenere un comportamento che, comunque, non arrechi danno al funzionamento e all’immagine della Federazione.
In caso di inosservanza dei predetti principi, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare ed incorrere nelle sanzioni di seguito specificate, restando, comunque, salva la facoltà per gli organi della Federazione di adire anche l’autorità giudiziaria ordinaria nei casi previsti dalla Legge.
08.1 – Sanzioni disciplinari
Le seguenti sanzioni sono graduali rispetto alla gravità dei fatti commessi.
Richiamo : può essere verbale o scritto. E’ comminato dal C.D. previo parere del Collegio dei Probiviri.
Avvertimento : consiste nella specifica contestazione di fatti e/o comportamenti sanzionabili, con avvertimento che in caso di reiterazione sarà comminata la sanzione più grave.
Va comunicato a tutte le AA.AA. affiliate. E’ comminato dal C.D., previo parere del Collegio dei Probiviri
Sospensione : consiste nella sospensione a tempo determinato del destinatario dall’attività della Federazione.
Durante il periodo di sospensione il destinatario perde tutti i diritti derivanti dalla qualità di socio o della carica ricoperta, ivi compresi i benefici finanziari che eventualmente gli spetterebbero; è inibito dall’uso della sigla F.I.T.A.
La sospensione può essere anche disposta in via cautelativa: in questo caso si protrae per il tempo necessario alla definizione del procedimento disciplinare e/o dell’azione giudiziaria.
La sospensione è comminata dal C.D., sentito il parere del Collegio dei Probiviri, e va comunicata alle AA.AA. affiliate.
Inibizione: è una sanzione accessoria che può essere, dunque, comminata assieme alle altre; comporta il divieto, assoluto o temporaneo, di ricoprire cariche o incarichi federali; è comunque, comminata dal C.D. sentito il Collegio dei Probiviri, e va comunicata alle AA.AA. affiliate.
Esclusione o decadenza: comporta il venir meno delle qualità di socio e/o affiliato e la conseguente perdita di tutti i diritti ad essa connessi. E’ comminata dal C.F. sentito il Collegio dei Probiviri e va comunicata alle AA.AA affiliate.
08.2 – Procedimenti disciplinari
La sanzione del richiamo è comminata dal Presidente della Federazione senza particolari formalità, salvo il dovere assumere informazioni anche orali presso gli interessati e sentire il C.D. ed il Collegio dei Probiviri.
Le altre sanzioni sono irrogate a seguito di procedimento disciplinare da svolgersi, in prima istanza con le seguenti modalità tranne che per i casi di esclusione o decadenza, ove decide in unica istanza, ma con lo stesso procedimento, il C.F.:
- il C.D., venuto a conoscenza con qualunque mezzo del fatto, dichiara aperto il procedimento disciplinare, inviandone comunicazione all’interessato, specificando l’addebito e con invito a far pervenire entro 15 gg. osservazioni scritte;
trascorso tale termine entro 15 gg. il C.D. invia tutta la documentazione in suo possesso al Collegio dei Probiviri, il quale, entro i 20 gg. successivi, dovrà esprimere il proprio parere;
entro 30 gg. dal ricevimento del predetto parere, il C.D. dovrà emettere la decisione con la quale si conclude il procedimento disciplinare;
l’interessato può fare richiesta di essere sentito personalmente dal C.D.;
in questo caso o qualora la istruzione necessiti di particolari accertamenti, i termini di cui sopra possono essere raddoppiati. Il procedimento disciplinare deve, comunque, concludersi entro 200 gg. dalla sua apertura. La decisione deve essere comunicata per iscritto all’interessato.
08.3 - Ricorsi
Le decisioni del C.D. sono impugnabili al C.F entro il termine di gg. 30 dalla loro comunicazione, a mezzo ricorso scritto da far pervenire alla segreteria della Federazione.
Sull’impugnazione decidono entro 30 gg. dal ricevimento, in seduta plenaria il C.F., il C.D. ed il Collegio dei Probiviri sentito, ove ne faccia richiesta l’interessato. Le decisioni sui ricorsi sono definitive ed immediatamente esecutive.
Le decisioni sulla esclusione o la decadenza degli associati, di esclusiva competenza del C.F., avvengono in unico grado.
08.4 – Controversie interne
Le controversie interne attinenti le AA.AA e gli Organi Federali sono decise dal C.D. in prima istanza, e dal C.F. in appello, secondo le forme di cui ai procedimenti disciplinari.
Gli interessati a pena di inammissibilità dell’azione, non possono adire l’Autorità giudiziaria prima della definizione dei procedimenti e/o rimedi di cui al presente regolamento.

9 –NORME INTEGRATIVE E FINALI
Le questioni non espressamente previste nel presente regolamento sono disciplinate dallo Statuto o dai regolamenti particolari, ove previsto.
In mancanza vanno applicate le norme che regolano casi simili ed eventualmente le norme delle Leggi vigenti.
Le norme vanno comunque, applicate ed interpretate attenendosi ai principi di equità e di trasparenza, uniformandosi ai fini statutari.
Il presente regolamento non può essere modificato durante l’ultimo esercizio annuale di gestione del C.D. e del C.F..

I L CONSIGLIO FEDERALE

Approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio Federale della F.I.T.A., in Roma, il 31 marzo 2001.

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ABBREVIAZIONI: A.A.: Associazione Artistica – AA.AA.: Associazioni Artistiche – C.D. Comitato Direttivo – C.F. Consiglio Federale -
A.F. Assemblea Federale – C.A. Commissione Artistica – C.R. Comitato Provinciale – F.R. Fiduciario Regionale – F.P.
Fiduciario Provinciale.