MODELLO EAS: c'è tempo fino al 31 dicembre
Accogliendo la richiesta del Forum del Terzo settore, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 31 dicembre l'invio telematico del modello con il quale gli enti associativi devono comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
L’Agenzia delle Entrate, in considerazione dell’ampia platea di soggetti interessati all’adempimento, in larga parte composta da piccole associazioni, ha deciso di concedere quindici giorni in più per la compilazione e trasmissione telematica del modello, accogliendo la richiesta avanzata dal Forum del Terzo settore.
C'è tempo, quindi, fino alla fine dell'anno per la compilazione e l'invio telematico del modello con il quale gli enti associativi devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Si tratta di elementi utili per poter continuare a fruire della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva di quote, contributi e corrispettivi (articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972).
L’Amministrazione ricorda che tutti i suoi uffici locali sono a disposizione per offrire assistenza nella compilazione e per l’invio.
Si ricorda che sono esonerati dall'adempimento:
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo ex legge 398/1991
- gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni che non svolgono attività commerciale
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto ministeriale del 25 maggio 1995
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe delle Onlus
- gli enti che non hanno natura associativa, come, ad esempio, le fondazioni
- gli enti di diritto pubblico
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad esempio, i fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972.
Per altri soggetti, invece, è prevista la possibilità di presentare una versione ridotta del modello. Si tratta delle associazioni i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche.
In particolare:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate - le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri (legge 383/2000)
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, diverse da quelle esonerate
- le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi sono iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome (Dpr 361/2000)
- le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell'Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, e le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
- i movimenti e i partiti politici presenti nelle ultime elezioni nazionali o europee
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel e quelle per le quali la funzione di tutela e rappresentanza risulta da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri
- le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito albo tenuto dal ministero della Difesa
- le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni possono assolvere l'adempimento compilando il primo riquadro del modello con i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono compilare anche il rigo 20), mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella "sì" del rigo 3).
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