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04-6 IL COMITATO REGIONALE
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto, è consentita la costituzione del C.R., previo parere vincolante del C.D. anche in quelle regioni ove non siano costituiti almeno due C.P., ma nelle quali risultino iscritte alla F.I.T.A. almeno dieci AA.AA. appartenenti a due diverse province. In tali casi, al fine di assicurare la collegialità dell’organo, il C.R. dovrà essere composto da almeno quattro membri che rappresentino tutte le province. Sarà composto dunque dal Presidente Provinciale e delegato della Provincia ove il C.P. possa essere costituito, ed almeno due delegati di ciascuna delle altre Province. Alle riunioni del C.R. partecipa di diritto, ma senza diritto di voto, il componente del Comitato Direttivo iscritto nella A.A. nella regione o altro componente all’uopo delegato dal Presidente della Federazione. A tal fine le convocazioni del C.R. devono essere inviate anche alla segreteria nazionale.
04.6 ATTRIBUZIONE E COMPITI DEL COMITATO REGIONALE
Il Presidente del C.R. oltre ai compiti definiti dello Statuto, deve:
- convocare il C.R. almeno quattro volte all’anno;
- provvedere alla nomina dei F.P.;
- inoltrare immediatamente alla segreteria generale le richieste di iscrizioni
alla F.I.T.A. ,
- inoltrare annualmente al C.D. una relazione dettagliata sull’attività federale
svolta dal C.R. e dalle AA.AA. iscritte alla regione;
- vigilare e sovrintendere all’attività dei C.P. segnalando immediatamente
eventuali disfunzioni
- comunicare immediatamente al C.D. osservazioni e pareri sulle richieste di
iscrizioni delle A.A. per le quali il Presidente Provinciale abbia espresso
parere contrario;
- vigilare sull’attività svolta nella regione dalla F.I.T.A.. sul rispetto delle
norme federali e rappresentare al meglio la Federazione presso gli Enti Pubblici
Territoriali
04-11 SCIOGLIMENTO DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI. NOMINA COMMISSARI.
A prescindere dalla scadenza
naturale del mandato, i C.R. e i C.P. possono essere sciolti dal C.D. per gravi
inadempienze che ne ostacolino il funzionamento o ne danneggiano l’attività.
Nella stessa delibera il C.D. nomina un Commissario Straordinario con il compito
di indire nuove elezioni entro il termine di 120 gg. e di gestire l’ordinaria
amministrazione.
Durante il loro mandato i Commissari Straordinari assumono le funzioni ed i
poteri dei C.R. o C.P., partecipando alle riunioni degli altri organi