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Articolo 15
I COMITATI REGIONALI
Nelle regioni dove siano operanti almeno due comitati provinciali o iscritte almeno 10 associazioni appartenenti a due diverse province, si costituiscono i comitati Regionali. Il Comitato Regionale viene eletto dall'Assemblea delle Associazioni affiliate nella Regione di appartenenza. L'Assemblea Regionale elegge un minimo di tre ed un massimo di sei membri tra gli iscritti alle Associazioni affiliate nella Regione di Pertinenza. Il Comitato Regionale nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario-Tesoriere. Integrano di diritto il Comitato Regionale i Presidenti Provinciali della Regione interessata. I poteri, le funzioni e i compiti del Comitato Regionale, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere, nell'ambito territoriale della Regione stessa, sono quelli esattamente previsti e regolamentati nel presente Statuto per gli stessi organi e componenti nazionali, per quanto quivi non modificato. I Comitati Regionali ed i loro organi durano in carica fino all'Assemblea delle Associazioni successiva, salvo revoca o dimissioni e devono riunirsi almeno quattro volte l'anno. Non possono accedere alle cariche Regionali i Presidenti Provinciali, i Componenti del Comitato Direttivo, i Probiviri e i Sindaci. Il Presidente Regionale č il legale rappresentante del Comitato Regionale, di cui cura l'esecuzione dei deliberati, promuove i rapporti con Enti regionali pubblici o privati, per lo sviluppo dell'attivitā della Federazione. Nomina, ove lo ritenga, i fiduciari provinciali di cui all'art. 18 del presente Statuto. I Comitati Regionali sono dotati di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e giuridica.